Art. 18.
(Cessione di mezzi e di materiali).

      1. Su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.

 

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